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Garanzia Europea di 2 anni

Dal 23 marzo 2002 e' in vigore il Decreto Legislativo 24/02 che recepisce la direttiva 99/44/CE della Comunita' Europea e che riguarda molti aspetti del nostro lavoro e dei servizi che forniamo.

Anzitutto e' possibile vedere in formato PDF il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di tale Decreto Legilativo:
                                                        
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Naturalmente qualsiasi nostra affermazione o notizia qui riportata non sostituisce in alcun modo il decreto legislativo di cui sopra al quale va' sempre fatto riferimento. Noi tentiamo con le seguenti righe di chiarire alcuni aspetti che riguardano direttamente il nostro lavoro ed i servizi che forniamo.

La Direttiva Europea riguarda "taluni aspetti della vendita di beni di consumo e connesse garanzie". Dove fino ad adesso esisteva solo una Garanzia Convenzionale o Commerciale (tra produttore e consumatore) adesso si affianca anche una Garanzia Legale (tra venditore ed acquirente professionista oppure tra venditore e consumatore finale). Quindi con l'entrata in vigore del Dlgs 24/02 esistono tre diverse garanzie:

Garanzia Convenzionale - Basata sul certificato di garanzia e fornita direttamente dal produttore al Consumatore

Garanzia Legale al professionista - Fornita da Professionista (rivenditore) a Professionista

Garanzia Legale al consumatore - Fornita da Professionista (rivenditore) a consumatore (privato)


Cosa e' garantito dalla Garanzia Convenzionale: in generale l'eliminazione dei difetti eventuali di fabbricazione ma non la conformita' dell'apparecchio. I rimedi previsti sono la Riparazione. Rimane sostanzialmente invariata salvo, alcuni, pochi elementi in quanto basata non tanto sulla Legge ma sulle presetazioni (riparazione) volontariamente emesse dal produttore. Non c'e' alcuna imposizione alla estensione a 24 mesi.

Ai sensi del Dlgs.24/02 la Garanzia Convenzionale deve essere vincolante ed aggiuntiva per chi la concede ma mai sostitutiva rispetto alla Garanzia Legale. Deve anche essere gratuita, riportare gli elementi essenziali nel certificato ed essere riportata o resa accessibile al consumatore.

La Garanzia Legale al professionista (chiunque acquisti con Fattura o utilizzi il bene acquistato per usi professionali) e' prevista dagli artt. 14900 e ss. del C.C.; prima dell'attuazione della D. 44/99/CE era l'unica garanzia legale esistente e si applicava anche ai consumatori. Quindi per le vendite "da professionista a professionista" vale la disciplina tradizionale della garanzia legale sopra esaminata (art.1490 e ss. CC.).

Cosa e' garantito dalla Garanzia Legale al Professionista?: la diminuizione del valore del prodotto o l'inidoneita' all'uso a causa di Difetti o la mancanza della Qualita' promessa o necessaria per l'uso. I rimedi previsti sono la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. I termini previsti sono la Decadenza (8 giorni dalla scoperta) e la Prescrizione (12 mesi dalla consegna).


La novita' del D.lgs 24/02 invece riguarda le Vendite da Professionista/Rivenditore a Consumatore:


Entrata in vigore: la direttiva e' stata attuata con il D.lgs 2.02.2002 n.24 e riguarda tutti prodotti consegnati ai consumatori Per Uso Personale, dopo il 23 marzo 2002. Alcuni (pochi) requisiti relativi alla diversa garanzia convenzionale sono previsti, invece, a far data dal 1 luglio 2002.

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I prodotti: la legge copre solo i prodotti di consumo, venduti da un professionista (venditore) ad un consumatore Per Uso Personale (esclusi: acque, gas, energia elettrica, utenze...).

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Ambito contrattuale (non solo vendita): tutti i prodotti forniti ai consumatori nell'ambito di un contratto di compravendita o di ogni altro contratto comportante la fornitura di beni (permuta, somministrazione, appalto, opera, ecc.). La legge copre anche i prodotti da assemblare.

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Conformita': i prodotti sono considerati "difettosi" se non corrispondono, al momento della consegna a:

- Descrizione fornita dal rivenditore.

- Descrizione funzioni rese pubbliche o propri della natura del prodotto, prezzo, ecc.

- Uso soggettivo che il consumatore vuole fare e che ha comunicato al rivenditore.

- Uso oggettivo che e' generalmente proprio di prodotti dello stesso genere.


Nota: e' prevista la difettosita' di installazione o da mancante o lacunose istruzioni per auto installazione.

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Termini:Nella garanzia Legale al Consumatore sono previsti 4 tipi di rimedi:


La richiesta di Riparazione Gratuita.

La richiesta di Sostituzione.

La richiesta di Risoluzione Contratto.

La richiesta di Riduzione Prezzo.


Ognuno di questi tipi di rimedio e' legato alla impossibilita', sproporzionalita' del costo, convenienza, tempistica quindi la soluzione prevista deve essere sempre quella attuabile.

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Onere della Prova: vale il principio dispoisitivo dell'art. 2697 CC. per cui chi vuole far valere un diritto deve fornire la prova. Con l'eccezione nei primi 6 mesi dalla data di consegna dove avviene l'inversione dell'onere della prova a favore del consumatore. La prova di acquisto e' lo Scontrino Fiscale.

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Regresso Responsabilita': risponde della Garanzia il Venditore, con diritto di regresso presso il precedente intermediario facente parte della stessa catena distributiva a cui sia attribuibile il difetto di conformita'.

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Termini: 24 mesi dalla data di acquisto, con tre termini temporali. La mancanza di conformita' deve maniferstarsi entro due anni dalla consegna del prodotto. Il consumatore deve reclamare presso il rivenditore entro 2 mesi dalla scoperta. Il consumatore deve agire legalmente (se necessario) contro il venditore entro 26 mesi dalla data di consegna del prodotto, lo scopo di quest'ultimo termine e' quello di permettere al consumatore di agire in relazione ai difetti scoperti entro il 24.o mese.


In definitiva il nostro consiglio, sia per gli utenti consumatori che per i nostri clienti rivenditori, e' di continuare a utilizzare i nostri servizi di Assistenza Tecnica in Garanzia come sempre; questo perche', almeno per il primo anno dall'acquisto, la Garanzia Convenzionale copre maggiormente e con piu' chiarezza l'utente (un esempio: non e' necessario fornire l'onere della prova).

Nella sezione dedicata ai Marchi troverete informazioni specifiche sulle norme e le decisioni intraprese dalle varie costruttrici nei riguardi della garanzia.

Siamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. Chiedeteci informazioni maggiori tramite l'apposito form di Posta Elettronica: vi contatteremo

01-03-2024
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